Attenzione alla doppia rivalutazione

Attenzione alla doppia rivalutazione
17 Ottobre 2016: Attenzione alla doppia rivalutazione 17 Ottobre 2016

Il credito derivante da un fatto illecito ed avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore. Il creditore di un’obbligazione di valore perde la possibilità di investire proficuamente, ricavandone così un lucro finanziario, la somma dovutagli a titolo di risarcimento. Per ovviare a tale inconveniente, il giudice che procede alla sua liquidazione, deve anzitutto determinarne l’ammontare in moneta dell'epoca del sinistro, il che (salvo che non sia intervenuto un periodo di “deflazione”) ne implica una devalutazione. Successivamente, deve compiere due ulteriori operazioni: a) rivalutare il credito risarcitorio al momento della liquidazione (ovvero liquidarlo direttamente in moneta attuale) al fine di ricostituire il patrimonio della vittima nella consistenza che aveva prima del fatto illecito; b) tenere conto dell'ulteriore danno da ritardato adempimento, applicando un saggio di interesse in via equitativa a seconda delle specificità della fattispecie concreta. Alla luce di questi criteri, il Giudice di legittimità ha cassato una sentenza della Corte di Appello che aveva rivalutato un credito risarcitorio da illecito aquiliano una prima volta dal 1993 (epoca del fatto) al 2003 (epoca di pagamento dell'acconto), condannando poi il danneggiante debitore a pagare ancora la rivalutazione. Più precisamente, Cassazione Civile, Sez. III, n. 19987/2016 ha cassato la decisione della Corte territoriale in applicazione del seguente principio di diritto:“Nel caso di ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, quale è quella che ha ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima rivalutando il credito all'epoca della liquidazione (oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale), operazione che serve a ricostituire il patrimonio del danneggiato; quindi stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all'importo del credito rivalutato anno per anno” (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 19987/2016).

Altre notizie